Alfabetizzazione AI per il personale AI Act (Art. 4 dell’AI Act; D.Lgs. 179/2026)

61,00 €

Il corso costituisce una misura di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.

Il corso, erogato in videoconferenza della durata di 3 ore, è rivolto al personale che utilizza sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell’attività d’ufficio: dipendenti di ogni ruolo e livello, dirigenti e responsabili, collaboratori che operano per conto dell’organizzazione. Non sono richiesti prerequisiti tecnici.

Al termine del corso il partecipante sa come utilizzare l’intelligenza artificiale nella propria attività lavorativa, nel rispetto dell’AI Act e delle regole aziendali. In particolare, è in grado di valutare il livello di rischio dell’utilizzo, verificare e correggere l’output prodotto dal sistema, tutelare la riservatezza dei dati e applicare la policy aziendale.

Al termine del corso, previo superamento del test di apprendimento, è rilasciato l’attestato di partecipazione che consente all’azienda di documentare le misure adottate ai sensi dell’art. 4 dell’AI Act.

Argomenti trattati

  1. Introduzione ed evoluzione dell’intelligenza artificiale
  2. La classificazione dei rischi nell’utilizzo dell’IA
  3. La supervisione umana dell’output
  4. La riservatezza e la protezione dei dati (GDPR)
  5. La policy aziendale sull’utilizzo dell’IA
  6. Test di apprendimento
  7. Chiusura

Descrizione

Se in azienda qualcuno usa ChatGPT, un assistente nella posta o un traduttore automatico per lavoro, l’impresa per il regolamento europeo è un “deployer”, cioè un utilizzatore. Ha già degli obblighi, alcuni in vigore dal febbraio 2025, e in Italia ne aggiunge altri la legge 132 del 2025.

Cosa vale già oggi

OBBLIGO DA QUANDO
Alfabetizzazione AI del personale e di chi usa l’AI per conto dell’impresa. Cosa significa in pratica 2 febbraio 2025
Pratiche vietate: per esempio il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro (salvo motivi medici o di sicurezza), il punteggio sociale, le tecniche manipolative. Dal 2 dicembre 2026 anche generare contenuti intimi senza consenso o materiale pedopornografico 2 febbraio 2025
Trasparenza: dichiarare che immagini, audio o video realistici (deepfake) sono generati o modificati con l’AI; dichiararlo anche per i testi pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico, se non c’è una revisione editoriale umana; informare chi è esposto a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica 2 agosto 2026
Lavoratori, in Italia: informarli sull’uso di sistemi automatizzati; nessuna decisione finale su assunzione, licenziamento, sanzioni disciplinari o valutazioni presa solo dall’AI (altrimenti è nulla); i rischi dell’AI nel documento di valutazione dei rischi, con informazione e formazione dei lavoratori legge 132/2025 (10 ottobre 2025) e D.Lgs. 179/2026
Professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti): l’AI solo come supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale umano, e informazione chiara al cliente 10 ottobre 2025

Fonte: Regolamento (UE) 2024/1689, artt. 4, 5, 50 e 113; L. 132/2025; D.Lgs. 179/2026, artt. 41 e 42

Cosa arriva

Chi usa l’AI per scopi “ad alto rischio” avrà obblighi più pesanti dal 2 dicembre 2027: per esempio selezionare i curriculum, decidere promozioni o licenziamenti, assegnare compiti e valutare le prestazioni dei lavoratori, valutare il merito di credito di una persona. Servirà usare il sistema secondo le istruzioni, affidarne la sorveglianza a persone competenti e formate, conservare i log almeno sei mesi, informare lavoratori e rappresentanti prima di usarlo. Per i sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti (macchinari, dispositivi medici) la data è il 2 agosto 2028.

Queste date sono state spostate dal regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto omnibus digitale sull’AI, in vigore dal 27 luglio 2026: prima erano agosto 2026 e agosto 2027.

Fonte: AI Act Service Desk della Commissione europea, testo consolidato al 27 luglio 2026

Attenzione: da utilizzatore a fornitore

Un’impresa che integra un modello di AI in un prodotto o servizio venduto con il proprio nome, per esempio un assistente sul sito per i clienti, può diventare “fornitore”, con obblighi più ampi. Dipende dal caso: va valutato prima del lancio.

Chi vigila in Italia, e le sanzioni

Con la legge 132/2025 le autorità nazionali per l’AI sono l’ACN, che vigila sul mercato e applica le sanzioni, e l’AgID, che accredita gli organismi di valutazione. Banca d’Italia, CONSOB e IVASS restano competenti nei loro settori, il Garante privacy mantiene i suoi poteri.

VIOLAZIONE MASSIMO
Pratiche vietate 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale
Obblighi degli operatori, compresi utilizzatori e trasparenza 15 milioni o 3%
Informazioni false o incomplete alle autorità 7,5 milioni o 1%

Per le piccole e medie imprese vale il minore dei due importi. Per le violazioni di lieve entità il D.Lgs. 179/2026 prevede prima un ordine di rimediare. L’alfabetizzazione AI non compare tra le violazioni con sanzione pecuniaria: resta un obbligo, e il primo che un’autorità verificherebbe.

Fonte: Regolamento (UE) 2024/1689, art. 99; D.Lgs. 179/2026, artt. 22 e 23

Fonti ufficiali

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